Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara illegittimo l’art. 19 della legge della Regione siciliana n. 20 del 2016, che differiva al 31 dicembre 2017 il termine per la denuncia dei pozzi già fissato dalla normativa statale: la tutela quantitativa delle acque è una riforma economico-sociale che vincola anche la competenza primaria siciliana.
Di cosa si tratta
La Regione siciliana aveva prorogato il termine entro cui i proprietari devono denunciare i pozzi esistenti, già fissato dalla legge statale al 31 dicembre 2007. La denuncia dei pozzi serve a censire i prelievi idrici e a garantire l’equilibrio del bilancio idrico e la tutela ambientale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma in riferimento all’art. 14 dello statuto siciliano e agli artt. 11 e 117, primo e secondo comma lettera s), della Costituzione, sostenendo che la proroga violava le «norme fondamentali delle riforme economico-sociali» e gli standard statali di tutela dell’ambiente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, ritenendolo incompatibile con una norma fondamentale di riforma economico-sociale dello Stato. Pur riconoscendo la competenza primaria siciliana sulle acque pubbliche, ha affermato che l’obbligo di denuncia dei pozzi tutela in modo uniforme la risorsa idrica e vincola anche il legislatore regionale speciale.
Il principio
La disciplina statale di tutela delle acque costituisce una riforma economico-sociale e rientra nella competenza esclusiva statale in materia di ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): essa vincola anche la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, che non possono prorogare termini posti a salvaguardia quantitativa della risorsa idrica.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma siciliana annullata?
Differiva al 31 dicembre 2017 il termine per denunciare i pozzi esistenti, già scaduto secondo la legge statale il 31 dicembre 2007.
Perché la Sicilia non poteva farlo, pur avendo competenza sulle acque?
Perché la competenza primaria incontra il limite delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali», tra cui rientra la tutela quantitativa e ambientale delle acque.
Quale rischio vedeva la Corte nella proroga?
Una sorta di condono generalizzato dei prelievi idrici incontrollati, capace di vanificare i controlli e compromettere il risanamento dei corpi idrici.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (secondo comma, lettera s), fondamento della decisione.
- Art. 11 della Costituzione — Apertura dell’ordinamento agli obblighi derivanti dall’Unione europea, evocato per la direttiva sulle acque.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.