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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, con un’interpretazione costituzionalmente orientata, la questione sulla responsabilità solidale del committente per le retribuzioni dovute ai lavoratori dell’appaltatore e dei subappaltatori.

Di cosa si tratta

L’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 prevede che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro sia obbligato in solido con l’appaltatore e con i subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi. La controversia riguardava una committente condannata a pagare retribuzioni non corrisposte dall’impresa subfornitrice ai suoi lavoratori.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di appello di Venezia ha sollevato la questione sull’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, in relazione all’applicabilità della responsabilità solidale anche ai rapporti di subfornitura.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Il principio

La responsabilità solidale del committente a tutela delle retribuzioni dei lavoratori è conforme a Costituzione: letta correttamente, essa garantisce la giusta retribuzione (art. 36) senza irragionevoli disparità (art. 3).

Domande e risposte

Cosa garantisce la responsabilità solidale?

Che il lavoratore dell’appaltatore o subappaltatore possa ottenere le retribuzioni anche dal committente, obbligato in solido.

La norma è stata ritenuta legittima?

Sì: la questione è non fondata, nei sensi di cui in motivazione (interpretazione conforme).

Quali principi sono in gioco?

La giusta retribuzione (art. 36 Cost.) e l’uguaglianza/ragionevolezza (art. 3 Cost.).

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