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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della legge n. 107/2015 (Buona Scuola) che vietava ai docenti già assunti a tempo indeterminato nelle scuole statali di partecipare ai concorsi pubblici per titoli ed esami.
Di cosa si tratta
L’art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge n. 107/2015 stabiliva che «ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali». Il divieto impediva ai docenti di ruolo di concorrere, ad esempio, per altra classe di concorso o altro grado di istruzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lazio, con due ordinanze, ha sollevato le questioni sull’art. 1, comma 110, della legge n. 107/2015, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge n. 107/2015 e, in via consequenziale, dell’art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del d.lgs. n. 59/2017; ha dichiarato inammissibili le ulteriori censure.
Il principio
Vietare in modo assoluto ai docenti già di ruolo di partecipare ai concorsi pubblici comprime irragionevolmente l’accesso ai pubblici uffici e le aspirazioni professionali, in contrasto con i principi costituzionali sul lavoro e sull’eguale accesso ai pubblici impieghi.
Domande e risposte
Cosa vietava la norma annullata?
Vietava ai docenti già assunti a tempo indeterminato nelle scuole statali di partecipare ai concorsi pubblici per titoli ed esami.
Quale effetto ha la decisione?
I docenti di ruolo possono partecipare ai concorsi, ad esempio per altra classe di concorso o grado scolastico.
È stata travolta anche un’altra norma?
Sì: in via consequenziale è stato dichiarato illegittimo l’art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del d.lgs. n. 59/2017.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Ragionevolezza e uguaglianza, fondamento della declaratoria.
- Art. 51 della Costituzione — Accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza.
- Art. 4 della Costituzione — Diritto al lavoro e libertà di scelta dell’attività professionale.
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e accesso per concorso ai pubblici uffici.
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