La guida

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della legge n. 107/2015 (Buona Scuola) che vietava ai docenti già assunti a tempo indeterminato nelle scuole statali di partecipare ai concorsi pubblici per titoli ed esami.

Di cosa si tratta

L’art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge n. 107/2015 stabiliva che «ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali». Il divieto impediva ai docenti di ruolo di concorrere, ad esempio, per altra classe di concorso o altro grado di istruzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Lazio, con due ordinanze, ha sollevato le questioni sull’art. 1, comma 110, della legge n. 107/2015, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge n. 107/2015 e, in via consequenziale, dell’art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del d.lgs. n. 59/2017; ha dichiarato inammissibili le ulteriori censure.

Il principio

Vietare in modo assoluto ai docenti già di ruolo di partecipare ai concorsi pubblici comprime irragionevolmente l’accesso ai pubblici uffici e le aspirazioni professionali, in contrasto con i principi costituzionali sul lavoro e sull’eguale accesso ai pubblici impieghi.

Domande e risposte

Cosa vietava la norma annullata?

Vietava ai docenti già assunti a tempo indeterminato nelle scuole statali di partecipare ai concorsi pubblici per titoli ed esami.

Quale effetto ha la decisione?

I docenti di ruolo possono partecipare ai concorsi, ad esempio per altra classe di concorso o grado scolastico.

È stata travolta anche un’altra norma?

Sì: in via consequenziale è stato dichiarato illegittimo l’art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del d.lgs. n. 59/2017.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.