Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla pena minima edittale prevista dall’art. 73 del Testo unico stupefacenti, riemersa a otto anni dopo la sentenza n. 32 del 2014. Un eventuale ripristino della pena più mite spetta al legislatore.

Di cosa si tratta

Dopo la sentenza n. 32 del 2014 — che aveva dichiarato illegittime per vizi procedurali le norme che avevano unificato il trattamento sanzionatorio delle droghe — era tornata applicabile la pena minima di otto anni per i fatti più gravi, anziché quella di sei anni introdotta nel 2006. La Cassazione chiedeva di ripristinare la pena più favorevole.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), in riferimento agli artt. 3, 25 (secondo comma) e 27 della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Ha rilevato che il rimettente chiedeva, in sostanza, di reintrodurre una disciplina sanzionatoria contenuta in una disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima per vizi procedurali tanto gravi da renderla inidonea a innovare l’ordinamento.

Il principio

Il giudice costituzionale non può ripristinare per via additiva una norma penale già caducata per vizi formali: la scelta del trattamento sanzionatorio in materia di stupefacenti spetta al legislatore, nel rispetto della riserva di legge in materia penale.

Domande e risposte

Cosa chiedeva la Cassazione?

Di reintrodurre la pena minima di sei anni in luogo di quella di otto anni riemersa dopo la sentenza n. 32 del 2014.

Cosa ha deciso la Corte?

Ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili.

Chi deve intervenire per modificare la pena?

Il legislatore, cui spetta la scelta del trattamento sanzionatorio nel rispetto della riserva di legge penale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.