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La Corte dichiara estinto il giudizio relativo all’impugnazione di una norma della Regione Lombardia in materia di attività estrattive di cava, senza decidere nel merito.
Di cosa si tratta
La legge regionale lombarda riguardava gli adempimenti derivanti dagli obblighi europei relativi alle attività estrattive di cava. Il Governo aveva contestato la norma in riferimento alla tutela dell’ambiente e agli obblighi comunitari, ma nel corso del giudizio sono venute meno le ragioni del contendere.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2, commi 1 e 3, della legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2014, n. 27, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione (vincoli europei e tutela dell’ambiente). Il ricorso era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, senza esame del merito.
Il principio
Il venir meno delle ragioni del contendere — ad esempio per modifica della disciplina impugnata — comporta l’estinzione del giudizio in via principale, senza pronuncia sul merito.
Domande e risposte
Cosa disciplinava la legge lombarda?
Gli adempimenti derivanti dagli obblighi europei relativi alle attività estrattive di cava.
Quale parametro era invocato?
L’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), Cost., su vincoli europei e tutela dell’ambiente.
Qual è stato l’esito?
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, senza decisione nel merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e tutela dell’ambiente
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