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La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 226 del codice penale militare di pace: la sanzione penale delle condotte previste dalla norma non viola i principi di uguaglianza e i doveri connessi al servizio militare.
Di cosa si tratta
L’art. 226 del codice penale militare di pace punisce determinate condotte dei militari. La Corte militare d’appello di Roma dubitava che fosse irragionevole sottoporre a sanzione penale anche comportamenti estranei al servizio o alla disciplina militare.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 226 del codice penale militare di pace, in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte ritenute estranee al servizio o alla disciplina militare. Le questioni sono state sollevate dalla Corte militare d’appello di Roma.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 226 del codice penale militare di pace.
Il principio
La tutela penale delle condotte dei militari prevista dall’art. 226 del codice penale militare di pace risponde al dovere di difesa della Patria e alla particolarità dell’ordinamento militare, e non viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza.
Domande e risposte
Cosa punisce l’art. 226 del codice penale militare di pace?
Determinate condotte dei militari, oggetto della questione sollevata davanti alla Corte costituzionale.
Chi ha sollevato la questione?
La Corte militare d’appello di Roma, con tre ordinanze di analogo tenore poi riunite.
Qual è stato l’esito?
La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, confermando la legittimità della norma.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza della sanzione penale
- Art. 52 della Costituzione — dovere di difesa della Patria e ordinamento militare
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