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La Corte dichiara non fondata la questione sulla riduzione delle pensioni più elevate degli ex dipendenti della Camera dei deputati, prevista dalla legge di stabilità 2014: il contributo di solidarietà non viola i principi di uguaglianza, capacità contributiva e giudicato costituzionale.
Di cosa si tratta
La legge di stabilità 2014 aveva disposto una decurtazione temporanea delle pensioni più alte, anche per gli ex dipendenti della Camera. Alcuni pensionati avevano impugnato la delibera che riduceva i loro trattamenti, sostenendo che si trattasse di un prelievo ingiusto e discriminatorio.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 486 e 487, della legge n. 147 del 2013.
Il principio
Il contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate, se temporaneo, sostenibile e ispirato a finalità di solidarietà previdenziale, è compatibile con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva e non viola il giudicato costituzionale.
Domande e risposte
Chi era colpito dalla riduzione?
Gli ex dipendenti della Camera dei deputati titolari delle pensioni più elevate, soggetti a una decurtazione temporanea prevista dalla legge di stabilità 2014.
Quali principi si ritenevano violati?
Gli artt. 3, 53 e 136 della Costituzione, cioè uguaglianza, capacità contributiva e rispetto delle decisioni della Corte costituzionale.
Qual è stata la decisione?
La Corte ha ritenuto la questione non fondata, confermando la legittimità del prelievo di solidarietà.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro di uguaglianza invocato contro la riduzione delle pensioni
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva richiamato sul contributo di solidarietà
- Art. 136 della Costituzione — efficacia delle decisioni della Corte costituzionale
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