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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sulla riduzione delle pensioni più elevate degli ex dipendenti della Camera dei deputati, prevista dalla legge di stabilità 2014: il contributo di solidarietà non viola i principi di uguaglianza, capacità contributiva e giudicato costituzionale.

Di cosa si tratta

La legge di stabilità 2014 aveva disposto una decurtazione temporanea delle pensioni più alte, anche per gli ex dipendenti della Camera. Alcuni pensionati avevano impugnato la delibera che riduceva i loro trattamenti, sostenendo che si trattasse di un prelievo ingiusto e discriminatorio.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 486 e 487, della legge n. 147 del 2013.

Il principio

Il contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate, se temporaneo, sostenibile e ispirato a finalità di solidarietà previdenziale, è compatibile con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva e non viola il giudicato costituzionale.

Domande e risposte

Chi era colpito dalla riduzione?

Gli ex dipendenti della Camera dei deputati titolari delle pensioni più elevate, soggetti a una decurtazione temporanea prevista dalla legge di stabilità 2014.

Quali principi si ritenevano violati?

Gli artt. 3, 53 e 136 della Costituzione, cioè uguaglianza, capacità contributiva e rispetto delle decisioni della Corte costituzionale.

Qual è stata la decisione?

La Corte ha ritenuto la questione non fondata, confermando la legittimità del prelievo di solidarietà.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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