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La Corte dichiara inammissibile la questione sulla norma che, all’epoca, escludeva la sospensione dell’esecuzione della pena per il furto aggravato da due o più circostanze. La disposizione era stata nel frattempo modificata e il giudice avrebbe dovuto applicare quella vigente al momento della decisione: la questione era priva di rilevanza.
Di cosa si tratta
Il giudice dell’esecuzione di Firenze trattava la richiesta di sospensione dell’esecuzione di un condannato per furto aggravato da due circostanze. Al momento dell’ordine di esecuzione, la legge escludeva la sospensione per tale reato; successivamente, una modifica legislativa del 2013 aveva eliminato quel reato dall’elenco delle preclusioni.
La questione di legittimità costituzionale
La questione investiva l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale (come modificato nel 2008), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui escludeva la sospensione dell’esecuzione per il furto pluriaggravato. L’Avvocatura dello Stato eccepiva l’inammissibilità per irrilevanza, essendo la norma ormai espunta.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto l’eccezione e dichiarato inammissibile la questione. Nel procedimento di esecuzione il giudice deve applicare la norma vigente al momento della decisione, non quella in vigore quando il pubblico ministero emise l’ordine di esecuzione; inoltre il condannato aveva nel frattempo ottenuto l’affidamento in prova e l’esecuzione era cessata.
Il principio
Nel procedimento di esecuzione penale non vale il principio «tempus regit actum» proprio del giudizio amministrativo: il giudice deve applicare la disciplina vigente al momento della propria decisione, sicché la questione su una norma già abrogata difetta di rilevanza.
Domande e risposte
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché la norma che escludeva la sospensione era stata abrogata nel 2013 e il giudice dell’esecuzione doveva applicare quella vigente al momento della decisione, rendendo la questione irrilevante.
Vale il principio «tempus regit actum»?
Non in questo caso: la Corte ha chiarito che quel principio, valido in materia amministrativa, non si trasferisce al procedimento di esecuzione, dove conta la legge vigente al momento della decisione.
Cosa era successo al condannato?
Aveva ottenuto la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e l’esecuzione della pena detentiva era ormai cessata, rafforzando l’irrilevanza della questione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, tra i parametri invocati dal rimettente.
- Art. 27 della Costituzione — funzione rieducativa della pena, parametro della questione.
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