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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 202, comma 2, del Codice della strada, sollevata in tema di effetto solutorio del pagamento delle sanzioni stradali tramite bonifico bancario. Il giudice rimettente non aveva considerato una norma di interpretazione autentica già intervenuta, che disciplina proprio quell’effetto.

Di cosa si tratta

Un automobilista aveva pagato una sanzione del Codice della strada con bonifico bancario nei termini, ma l’amministrazione considerava tardivo il pagamento perché accreditato dopo la scadenza. Il Giudice di pace di Palermo, investito dell’opposizione alla cartella, dubitava che la mancanza di una disciplina dell’effetto solutorio del bonifico creasse una disparità rispetto al versamento su conto corrente postale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 202, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non disciplinava l’effetto liberatorio del pagamento eseguito mediante bonifico bancario. La questione era sollevata dal Giudice di pace di Palermo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione: il giudice rimettente aveva omesso di considerare l’art. 17-quinquies del d.l. n. 18 del 2016, norma di interpretazione autentica già in vigore, secondo cui per i pagamenti diversi dal contante e dal conto corrente postale l’effetto liberatorio si produce se l’accredito avviene entro due giorni dalla scadenza. La ricostruzione del quadro normativo era quindi incompleta.

Il principio

Il giudice che solleva una questione di legittimità deve ricostruire in modo completo il quadro normativo applicabile: l’omessa considerazione di una norma sopravvenuta di interpretazione autentica, idonea a risolvere il dubbio, rende la questione manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non decisa?

Perché il giudice rimettente non aveva tenuto conto di una norma di interpretazione autentica (art. 17-quinquies del d.l. n. 18 del 2016) già in vigore, che disciplinava l’effetto solutorio del bonifico: la ricostruzione normativa era incompleta.

Quando si considera pagata una multa con bonifico?

Secondo la norma di interpretazione autentica richiamata dalla Corte, per i pagamenti diversi dal contante e dal conto corrente postale l’effetto liberatorio si produce se l’accredito all’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.

Che cos’è una norma di interpretazione autentica?

È una legge con cui il legislatore chiarisce il significato di una norma preesistente, con effetto retroattivo: si applica quindi anche ai rapporti sorti prima, perché precisa come la norma andava intesa fin dall’origine.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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