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La Corte dichiara estinto il processo costituzionale relativo ad alcune norme edilizie della Regione Liguria. Lo Stato aveva rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva modificato le disposizioni impugnate, e la Regione aveva accettato la rinuncia: ciò ha determinato l’estinzione del giudizio.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato alcune norme di una legge edilizia ligure del 2015 che attribuivano all’Ente parco poteri in materia di varianti al piano del parco e di autorizzazione paesaggistica. Nel corso del giudizio la Regione ha modificato le disposizioni contestate nel senso indicato dal Governo; lo Stato ha quindi rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 6, comma 3, 7, comma 6, e 8, comma 4, della legge della Regione Liguria 22 dicembre 2015, n. 22, in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 97 della Costituzione. La questione, tuttavia, non è stata esaminata nel merito.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo: ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, nei giudizi in via principale la rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita determina l’estinzione del giudizio. La Corte ha precisato che l’accettazione della rinuncia da parte del Presidente della Giunta non richiede una previa deliberazione formale.
Il principio
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita comporta l’estinzione del processo. Le formalità processuali (come la previa deliberazione) si applicano solo quando espressamente previste, secondo un principio di stretta legalità.
Domande e risposte
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva modificato le norme impugnate, e la Regione ha accettato la rinuncia: questo ha determinato l’estinzione del processo, che chiude il giudizio senza pronunciarsi sulla legittimità delle norme.
Serviva una delibera per accettare la rinuncia?
No. La Corte ha chiarito, richiamando la sentenza n. 37 del 2016, che né le norme integrative né la legge n. 87 del 1953 richiedono una previa deliberazione della Giunta per accettare la rinuncia: le formalità valgono solo dove espressamente previste.
Che cosa significa «giudizio in via principale»?
È il giudizio attivato direttamente dallo Stato contro una legge regionale (o viceversa), senza che vi sia un processo comune di base, a differenza del giudizio in via incidentale sollevato da un giudice.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — è il parametro sul riparto di competenze invocato nel ricorso poi rinunciato.
- Art. 97 della Costituzione — è tra i parametri costituzionali invocati nel ricorso introduttivo.
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