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La Corte dichiara non fondata, «nei sensi di cui in motivazione», la questione sull’art. 1 della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015 in tema di individuazione dei corpi idrici. La norma regionale è legittima se interpretata come esercizio della competenza in materia di «difesa del suolo» e non come invasione della tutela ambientale statale.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva impugnato una legge ligure che attribuiva alla Giunta regionale il potere di individuare una serie di corpi idrici. Il Governo riteneva che, fissando criteri ritenuti indeterminati e non coordinati con la normativa statale, la Regione avesse invaso la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente. La Regione replicava che la norma serviva solo ad assoggettare alla disciplina di polizia idraulica corsi d’acqua di modeste dimensioni, spesso tombinati in contesti urbani.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, sostitutivo dell’art. 91, comma 1-bis, della legge reg. Liguria n. 18 del 1999. Il parametro invocato dal Presidente del Consiglio dei ministri era l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (potestà legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali), in relazione a norme interposte del d.lgs. n. 152 del 2006.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione: la disposizione regionale è costituzionalmente legittima se intesa come espressione della competenza regionale in materia di «difesa del suolo» e di gestione del demanio idrico, e non come disciplina volta a incidere sulla tutela ambientale riservata allo Stato.
Il principio
Una norma regionale che individua corpi idrici minori a fini di polizia idraulica e di gestione del demanio non invade la competenza statale sulla tutela dell’ambiente, a condizione che sia interpretata in modo conforme al riparto costituzionale: rientra così nella «difesa del suolo» di competenza regionale.
Domande e risposte
Che cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?
È una pronuncia interpretativa di rigetto: la Corte non annulla la norma, ma ne afferma la legittimità solo a condizione che la si interpreti nel senso indicato in motivazione, escludendo le letture incostituzionali.
Perché lo Stato aveva impugnato la legge ligure?
Perché riteneva che l’individuazione dei corpi idrici da parte della Giunta regionale, con criteri ritenuti indeterminati, invadesse la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Qual è la differenza fra tutela dell’ambiente e difesa del suolo?
La tutela dell’ambiente è competenza esclusiva dello Stato; la difesa del suolo e la gestione del demanio idrico rientrano invece negli ambiti in cui la Regione può legiferare. La Corte ha ricondotto la norma ligure a quest’ultimo ambito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — è il parametro su cui si fonda il riparto di competenze fra Stato e Regioni invocato nel giudizio.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.