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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata, «nei sensi di cui in motivazione», la questione sull’art. 1 della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015 in tema di individuazione dei corpi idrici. La norma regionale è legittima se interpretata come esercizio della competenza in materia di «difesa del suolo» e non come invasione della tutela ambientale statale.

Di cosa si tratta

Lo Stato aveva impugnato una legge ligure che attribuiva alla Giunta regionale il potere di individuare una serie di corpi idrici. Il Governo riteneva che, fissando criteri ritenuti indeterminati e non coordinati con la normativa statale, la Regione avesse invaso la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente. La Regione replicava che la norma serviva solo ad assoggettare alla disciplina di polizia idraulica corsi d’acqua di modeste dimensioni, spesso tombinati in contesti urbani.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, sostitutivo dell’art. 91, comma 1-bis, della legge reg. Liguria n. 18 del 1999. Il parametro invocato dal Presidente del Consiglio dei ministri era l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (potestà legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali), in relazione a norme interposte del d.lgs. n. 152 del 2006.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione: la disposizione regionale è costituzionalmente legittima se intesa come espressione della competenza regionale in materia di «difesa del suolo» e di gestione del demanio idrico, e non come disciplina volta a incidere sulla tutela ambientale riservata allo Stato.

Il principio

Una norma regionale che individua corpi idrici minori a fini di polizia idraulica e di gestione del demanio non invade la competenza statale sulla tutela dell’ambiente, a condizione che sia interpretata in modo conforme al riparto costituzionale: rientra così nella «difesa del suolo» di competenza regionale.

Domande e risposte

Che cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

È una pronuncia interpretativa di rigetto: la Corte non annulla la norma, ma ne afferma la legittimità solo a condizione che la si interpreti nel senso indicato in motivazione, escludendo le letture incostituzionali.

Perché lo Stato aveva impugnato la legge ligure?

Perché riteneva che l’individuazione dei corpi idrici da parte della Giunta regionale, con criteri ritenuti indeterminati, invadesse la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Qual è la differenza fra tutela dell’ambiente e difesa del suolo?

La tutela dell’ambiente è competenza esclusiva dello Stato; la difesa del suolo e la gestione del demanio idrico rientrano invece negli ambiti in cui la Regione può legiferare. La Corte ha ricondotto la norma ligure a quest’ultimo ambito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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