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La Corte costituzionale dichiara inammissibili le numerose questioni sollevate da più tribunali sulla riforma della responsabilità civile dei magistrati introdotta dalla legge n. 18 del 2015. Le ordinanze di rimessione non superano il vaglio di ammissibilità.
Di cosa si tratta
La legge n. 18 del 2015 ha riformato la responsabilità civile dei magistrati, modificando la precedente legge n. 117 del 1988: ha ampliato le ipotesi di responsabilità e ridisegnato il filtro di ammissibilità delle azioni risarcitorie. Diversi tribunali hanno dubitato della compatibilità della riforma con i principi costituzionali sull’indipendenza della giurisdizione.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali ordinari di Verona, Treviso, Catania, Enna e Genova avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 27 febbraio 2015, n. 18, e della legge 13 aprile 1988, n. 117 come modificata, in riferimento a numerosi parametri costituzionali, tra cui gli artt. 3, 24, 25, 81, terzo comma, 101, 111 e 113 della Costituzione, a tutela dell’indipendenza e dell’autonomia del giudice.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate dai diversi tribunali. Le ordinanze di rimessione non hanno superato il vaglio di ammissibilità, per ragioni legate alla prospettazione e alla rilevanza delle questioni nei singoli giudizi.
Il principio
Anche a fronte di una riforma delicata come quella sulla responsabilità civile dei magistrati, la Corte può pronunciarsi nel merito solo se le questioni sono sollevate in modo ammissibile; l’inadeguata prospettazione o l’assenza dei requisiti processuali conduce a una declaratoria di inammissibilità.
Domande e risposte
La Corte ha giudicato incostituzionale la riforma sulla responsabilità dei magistrati?
No. Ha dichiarato inammissibili le questioni: non si è pronunciata nel merito sulla legittimità della legge n. 18 del 2015.
Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?
Per ragioni legate al modo in cui erano state sollevate e alla loro rilevanza nei singoli giudizi: requisiti processuali non soddisfatti.
Quali principi costituzionali erano in gioco?
Tra gli altri, l’uguaglianza, il diritto di difesa, l’indipendenza e l’autonomia del giudice (artt. 3, 24, 101, 111 Cost.).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati dai tribunali rimettenti.
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e di agire in giudizio, richiamato in relazione al sistema di responsabilità dei magistrati.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.