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La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Cosenza contro la delibera del Senato che aveva ritenuto insindacabili, ai sensi dell’art. 68 Cost., le dichiarazioni di un senatore in un giudizio civile per diffamazione. Questa è la sola fase di ammissibilità.
Di cosa si tratta
L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Quando un giudice ritiene che una delibera di insindacabilità del Senato o della Camera abbia invaso le sue attribuzioni, può sollevare conflitto davanti alla Corte costituzionale. Qui il Tribunale di Cosenza contestava l’applicazione dell’immunità a dichiarazioni di stampa del senatore Gentile.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Cosenza, investito di un giudizio civile di risarcimento per diffamazione a mezzo stampa, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la deliberazione del Senato del 16 settembre 2015 che, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore. Il giudice contestava la mancanza del «nesso funzionale» tra le esternazioni esterne e l’attività parlamentare.
La decisione della Corte
In questa fase di ammissibilità la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, riconoscendo la legittimazione del Tribunale ricorrente e la sussistenza della materia del conflitto, e ha disposto le notifiche al Senato della Repubblica. Il merito sarà deciso nella successiva fase.
Il principio
Il giudice comune è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione contro la delibera parlamentare di insindacabilità quando ritiene lesa la propria potestà giurisdizionale; in fase di ammissibilità la Corte verifica soltanto i requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto, senza pronunciarsi sul merito del nesso funzionale.
Domande e risposte
Che cosa significa che il conflitto è stato dichiarato «ammissibile»?
Significa che la Corte ha solo verificato la sussistenza dei presupposti per procedere: il conflitto potrà essere deciso nel merito in una fase successiva, dopo le notifiche al Senato.
Che cos’è il «nesso funzionale» richiamato dal giudice?
È il collegamento, temporale e di contenuto, tra le dichiarazioni esterne del parlamentare e la sua attività in Parlamento; senza tale nesso l’immunità dell’art. 68 Cost. non opera.
Chi può sollevare questo tipo di conflitto?
Il giudice davanti al quale pende la causa civile o penale, quando ritiene che la delibera di insindacabilità abbia indebitamente limitato la sua giurisdizione.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni (primo comma), oggetto della delibera del Senato contestata.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.