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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sollevate dalla Corte dei conti della Calabria sulle norme che, per le pensioni dei dipendenti pubblici, consentono di rettificare gli errori solo entro termini decadenziali, a differenza di quanto previsto per il settore privato.

Di cosa si tratta

Per i dipendenti pubblici la rettifica degli errori nella liquidazione della pensione è ammessa solo entro termini precisi (decadenziali), mentre per i lavoratori privati iscritti all’INPS la rettifica è possibile in ogni momento. Da qui il dubbio di disparità di trattamento.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 della legge n. 315 del 1967 e degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, assumendo come termine di paragone la disciplina più favorevole del settore privato.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti della Calabria.

Il principio

Una pronuncia di inammissibilità non decide nel merito: la Corte rileva un ostacolo processuale — come l’inidoneità del termine di paragone (tertium comparationis) o profili che esulano dal suo sindacato — che impedisce di esaminare la fondatezza delle censure.

Domande e risposte

Qual era la disparità lamentata?

Per i pensionati pubblici la rettifica degli errori era ammessa solo entro termini decadenziali, mentre per i privati iscritti all’INPS poteva avvenire in ogni momento.

Quali parametri erano stati invocati?

Gli artt. 3 e 97 della Costituzione, cioè uguaglianza e buon andamento dell’amministrazione.

Cosa significa inammissibilità?

Che la Corte non si pronuncia sul merito per un ostacolo processuale; le norme restano in vigore invariate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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