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La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una serie di norme abruzzesi sul canone idroelettrico, che ancoravano l’importo alla «potenza efficiente» anziché alla «potenza nominale media»: così facendo la Regione ha invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.
Di cosa si tratta
La Regione Abruzzo aveva più volte modificato il criterio di calcolo del canone per le concessioni idroelettriche; il Governo impugnava ciascuna versione, contestando la difformità rispetto al criterio uniforme nazionale.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, comma 2, lettera b), della legge Regione Abruzzo n. 36/2015, l’art. 11, comma 6, lettera b), della legge Regione Abruzzo n. 5/2016 e l’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge Regione Abruzzo n. 11/2016, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (tutela della concorrenza). Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (giudizio in via principale).
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali impugnate e, in via consequenziale, dell’art. 1, comma 1, lettera d), della legge Regione Abruzzo n. 11/2016.
Il principio
La determinazione del canone idroelettrico deve garantire un’omogenea disciplina nazionale e parità di trattamento tra operatori: la Regione, ancorando il canone a un parametro diverso da quello statale, ha ecceduto le proprie competenze invadendo la materia «tutela della concorrenza», riservata allo Stato.
Domande e risposte
Perché le norme abruzzesi sono illegittime?
Perché, fissando un criterio di calcolo del canone diverso da quello statale, hanno invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.
Cosa garantisce la disciplina statale?
Un’omogenea disciplina nazionale delle attività di generazione idroelettrica e la parità di trattamento tra gli operatori economici.
Cosa significa illegittimità in via consequenziale?
La Corte ha esteso la declaratoria a un’ulteriore disposizione collegata, l’art. 1, comma 1, lettera d), travolta dall’illegittimità delle altre.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, parametro su cui si fonda la decisione
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