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La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 28/2011 (artt. 23, comma 3, e 43, comma 1) che incidevano sugli incentivi al fotovoltaico riconosciuti dai «conti energia».
Di cosa si tratta
Numerose imprese del solare avevano confidato negli incentivi statali per la produzione di energia da fonti rinnovabili; le norme impugnate intervenivano su tale quadro, generando dubbi di legittimità davanti al Consiglio di Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2011 (attuazione della direttiva 2009/28/CE sulle fonti rinnovabili), in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU. Rimettente: Consiglio di Stato, sezione sesta, con più ordinanze riunite.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del d.lgs. n. 28/2011.
Il principio
Le norme che incidono sugli incentivi alle fonti rinnovabili già riconosciuti agli operatori che vi avevano fatto affidamento sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, a tutela della certezza dei rapporti giuridici nel settore energetico.
Domande e risposte
Quali norme sono state dichiarate illegittime?
Gli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del d.lgs. n. 28/2011, in tema di incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Consiglio di Stato, sezione sesta, con più ordinanze di contenuto analogo, riunite per la decisione.
Quali parametri costituzionali erano invocati?
Gli artt. 3, 25, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato come parametro
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale, in relazione all’art. 7 CEDU
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