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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione sulla norma siciliana che esclude dall’albo dei docenti della formazione professionale chi ha riportato qualsiasi condanna penale: la selezione dei reati ostativi e l’eventuale procedura in contraddittorio spettano alla discrezionalità del legislatore.

Di cosa si tratta

L’art. 14 della legge reg. Sicilia n. 24 del 1976 prevedeva, per l’iscrizione all’albo regionale dei docenti dei corsi di formazione professionale, l’assenza di qualsiasi condanna penale, con cancellazione automatica in caso di condanna.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 4, 27, 35 e 97 della Costituzione e all’art. 17 dello Statuto siciliano, chiedendo una pronuncia additiva che introducesse un contraddittorio e individuasse reati ostativi puntuali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione: la selezione delle condotte ostative e la previsione di un procedimento valutativo in contraddittorio rientrano nella discrezionalità del legislatore, a cui la Corte non può sostituirsi.

Il principio

Quando esiste una pluralità di soluzioni possibili, l’individuazione dei reati ostativi all’iscrizione in un albo e la disciplina del relativo procedimento spettano al legislatore, non alla Corte costituzionale.

Domande e risposte

Cosa chiedeva il giudice rimettente?

Una pronuncia additiva che prevedesse un contraddittorio con l’interessato e individuasse reati ostativi specifici.

Perché la Corte non ha accolto la richiesta?

Perché la scelta tra le molteplici soluzioni possibili appartiene alla discrezionalità del legislatore.

La condanna riguardava un caso concreto?

Sì: un docente era stato escluso dall’albo per una condanna per truffa con patteggiamento e pena sospesa.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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