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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91 del 2014 (cosiddetto “spalma-incentivi”), che rimodulava gli incentivi pubblici alla produzione di energia da impianti fotovoltaici. La rimodulazione è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.
Di cosa si tratta
Per sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili lo Stato aveva riconosciuto incentivi pluriennali ai gestori di impianti fotovoltaici. Il decreto-legge n. 91 del 2014 ha rimodulato tali incentivi (il cosiddetto “spalma-incentivi”), riducendone l’importo annuo ma allungandone la durata. I gestori contestavano la lesione del legittimo affidamento.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 26, commi 3 e 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla legge n. 116 del 2014), sollevati dal TAR Lazio con numerose ordinanze. I parametri evocati erano gli artt. 3, 11, 41, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU (tutela della proprietà) e alla normativa dell’Unione europea.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 3 e 2, del d.l. n. 91 del 2014. La rimodulazione degli incentivi non è stata ritenuta in contrasto con i parametri costituzionali ed europei evocati.
Il principio
La rimodulazione degli incentivi pubblici al fotovoltaico, che ne riduce l’importo annuo allungandone la durata, rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola di per sé il legittimo affidamento dei gestori né la tutela della proprietà, purché non si traduca in un intervento irragionevole o sproporzionato.
Domande e risposte
Cos’è lo “spalma-incentivi”?
È la rimodulazione degli incentivi al fotovoltaico introdotta dal d.l. n. 91 del 2014: riduceva l’importo annuo dell’incentivo allungandone però il periodo di erogazione.
La Corte ha dato torto ai gestori degli impianti?
Sì, nel senso che ha dichiarato non fondate le questioni: la rimodulazione è stata ritenuta compatibile con la Costituzione e con i parametri europei evocati.
Il legislatore può modificare incentivi già concessi?
Sì, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità: secondo la Corte una rimodulazione non irragionevole non lede di per sé il legittimo affidamento né la tutela della proprietà.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e tutela dell’affidamento, parametro della decisione
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata, evocata come parametro
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in relazione all’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU
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