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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review), nella parte in cui prevedeva la cessazione automatica, entro il 1° novembre 2012, di tutti gli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Di cosa si tratta

La spending review del 2012 imponeva alla Presidenza del Consiglio dei ministri una riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali. Per attuarla, la norma disponeva la cessazione automatica ex lege di tutti gli incarichi dirigenziali in corso entro una certa data. Il caso riguardava incarichi conferiti a soggetti esterni ai sensi dell’art. 19, comma 6, del testo unico sul pubblico impiego.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2, comma 20, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge n. 135 del 2012), sollevato dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione. La cessazione automatica delle funzioni dirigenziali contrastava, secondo il giudice, con i principi di buon andamento e continuità dell’azione amministrativa.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 20, del d.l. n. 95 del 2012 nella parte in cui prevedeva la cessazione, entro il 1° novembre 2012, degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Il principio

La cessazione automatica ex lege degli incarichi dirigenziali, disposta in modo indiscriminato, contrasta con i principi di buon andamento e continuità dell’azione amministrativa: la riorganizzazione delle strutture pubbliche non può tradursi in una rimozione automatica delle funzioni dirigenziali svincolata da una valutazione adeguata.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma annullata?

La cessazione automatica, entro il 1° novembre 2012, di tutti gli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia della Presidenza del Consiglio conferiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Perché è stata dichiarata illegittima?

Perché la cessazione automatica e indiscriminata degli incarichi contrastava con i principi costituzionali di buon andamento e continuità dell’azione amministrativa.

Chi aveva sollevato la questione?

Il Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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