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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 6 e 8 dell’art. 42 della legge della Regione Basilicata n. 26 del 2014 (come sostituito dalla legge reg. n. 35 del 2015), che consentivano lo smaltimento in discarica di rifiuti urbani solo parzialmente trattati. La materia “tutela dell’ambiente” è riservata allo Stato.
Di cosa si tratta
La Regione Basilicata aveva consentito, in attesa della realizzazione di nuovi impianti, di smaltire nelle discariche autorizzate i rifiuti solidi urbani non pericolosi dopo una trito-vagliatura e una biostabilizzazione “anche parziale”. La normativa statale e quella europea impongono però che in discarica vadano solo rifiuti adeguatamente trattati.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati i commi 6 e 8 dell’art. 42 della legge reg. Basilicata n. 26 del 2014, come sostituito dall’art. 1 della legge reg. n. 35 del 2015. Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente) e dell’art. 117, primo comma, in relazione alla direttiva 1999/31/CE sulle discariche.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dei commi 6 e 8 (quest’ultimo nella parte in cui rinvia al comma 6) dell’art. 42 della legge regionale impugnata.
Il principio
La disciplina dello smaltimento dei rifiuti in discarica rientra nella “tutela dell’ambiente”, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato. La Regione non può consentire il collocamento in discarica di rifiuti non adeguatamente trattati, derogando agli standard fissati dalla legge statale e dalla normativa europea.
Domande e risposte
Perché la legge regionale è stata dichiarata illegittima?
Perché interveniva su una materia — la tutela dell’ambiente e lo smaltimento dei rifiuti — riservata alla competenza esclusiva dello Stato, derogando agli standard nazionali ed europei.
Le Regioni possono regolare lo smaltimento dei rifiuti?
La tutela dell’ambiente spetta allo Stato. Le Regioni non possono abbassare i livelli di protezione fissati dalla legge statale consentendo lo smaltimento di rifiuti non trattati.
Cosa prevedeva la norma annullata?
Consentiva di smaltire in discarica rifiuti urbani non pericolosi dopo una biostabilizzazione “anche parziale”, in deroga al divieto di collocare in discarica rifiuti non trattati.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: la tutela dell’ambiente è riservata allo Stato (secondo comma, lettera s)
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