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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1 della legge n. 689 del 1981, sollevata dal Tribunale di Cassino, che chiedeva di estendere alle sanzioni amministrative la retroattività della legge più favorevole (lex mitior) prevista per quelle penali. La Corte non è entrata nel merito per un difetto dell’ordinanza di rimessione.
Di cosa si tratta
Un’azienda era stata sanzionata per non aver comunicato l’assunzione di lavoratori a tempo parziale, con una multa di oltre 129.000 euro. La norma che imponeva quell’obbligo era poi stata abrogata. Il giudice si chiedeva se la legge successiva più favorevole — che cancellava l’illecito — potesse applicarsi retroattivamente anche alle sanzioni amministrative, come già avviene per le sanzioni penali grazie all’art. 2 del codice penale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l’applicazione della legge successiva più favorevole all’autore di un illecito amministrativo. I parametri evocati erano gli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, all’art. 15 del Patto sui diritti civili e politici e all’art. 49 della Carta di Nizza. A sollevarla era il Tribunale ordinario di Cassino.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Non si è quindi pronunciata sul merito del problema della lex mitior nelle sanzioni amministrative, riscontrando un vizio nel modo in cui era stata posta la questione.
Il principio
Quando un giudice solleva una questione di legittimità costituzionale, l’ordinanza di rimessione deve rispettare requisiti precisi: in loro assenza la Corte non esamina il merito e dichiara la questione inammissibile. Il tema della retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative resta quindi, in questa pronuncia, impregiudicato.
Domande e risposte
Cosa significa “manifesta inammissibilità”?
È una decisione con cui la Corte non entra nel merito della questione perché questa presenta vizi evidenti, ad esempio nel modo in cui è stata formulata dal giudice che l’ha sollevata.
La lex mitior vale per le sanzioni amministrative?
Con questa ordinanza la Corte non ha risposto: ha solo dichiarato inammissibile la questione. Per le sanzioni penali la retroattività della legge più favorevole è invece prevista dall’art. 2 del codice penale.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Tribunale ordinario di Cassino, in un giudizio di opposizione a un’ordinanza-ingiunzione per omessa comunicazione di assunzioni a tempo parziale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, evocato come parametro
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in relazione all’art. 7 CEDU
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