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La Corte dichiara illegittime alcune disposizioni della Regione Basilicata collegate alla legge di stabilità regionale 2016, in particolare in tema di limiti alla spesa per il personale.
Di cosa si tratta
La legge reg. Basilicata n. 5 del 2016 (collegato alla stabilità) interveniva su voci di bilancio e sui vincoli di spesa per il personale del sistema sanitario regionale, in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 42, 44, commi 1, 2 e 3, e 63, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 5 del 2016, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 42 e 44, commi 1, 2 e 3, e, limitatamente a una parte, della disposizione sostituita dall’art. 63, comma 1, in materia di spesa per il personale sanitario.
Il principio
Le Regioni devono rispettare i limiti statali alla spesa per il personale del servizio sanitario, espressione del coordinamento della finanza pubblica: norme regionali che li eludono sono costituzionalmente illegittime.
Domande e risposte
Cosa prevedevano le norme annullate?
Deroghe ai vincoli di spesa per il personale sanitario regionale, in contrasto con i limiti statali.
Quale principio è stato violato?
Il coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma), che vincola anche le Regioni.
La sentenza colpisce tutta la legge regionale?
No, solo le specifiche disposizioni impugnate e, in parte, una norma sostituita dall’art. 63.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica e limiti alla spesa per il personale
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza del trattamento differenziato
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