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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sugli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale, in tema di dichiarazione o elezione di domicilio e notificazioni all’imputato. La pronuncia è di rito.

Di cosa si tratta

Gli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale disciplinano la dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato e le modalità delle notificazioni, anche in relazione alle garanzie del giusto processo e ai parametri sovranazionali.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudice del Tribunale ordinario di Asti ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. In riferimento all’art. 2 Cost. essa è risultata inammissibile per assoluto difetto di motivazione in ordine al parametro evocato, e analoghi vizi di prospettazione ne hanno impedito l’esame nel merito.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale deve essere motivata in modo adeguato in relazione a ciascun parametro evocato; il difetto assoluto di motivazione sui parametri ne determina l’inammissibilità, senza esame del merito.

Domande e risposte

Quali norme erano impugnate?

Gli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale, sul domicilio dell’imputato e sulle notificazioni.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Per vizi di prospettazione, tra cui l’assoluto difetto di motivazione sul parametro dell’art. 2 della Costituzione.

La norma è stata modificata?

No: la decisione è di rito e le disposizioni restano in vigore.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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