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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sugli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale, in tema di dichiarazione o elezione di domicilio e notificazioni all’imputato. La pronuncia è di rito.
Di cosa si tratta
Gli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale disciplinano la dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato e le modalità delle notificazioni, anche in relazione alle garanzie del giusto processo e ai parametri sovranazionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice del Tribunale ordinario di Asti ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. In riferimento all’art. 2 Cost. essa è risultata inammissibile per assoluto difetto di motivazione in ordine al parametro evocato, e analoghi vizi di prospettazione ne hanno impedito l’esame nel merito.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve essere motivata in modo adeguato in relazione a ciascun parametro evocato; il difetto assoluto di motivazione sui parametri ne determina l’inammissibilità, senza esame del merito.
Domande e risposte
Quali norme erano impugnate?
Gli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale, sul domicilio dell’imputato e sulle notificazioni.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Per vizi di prospettazione, tra cui l’assoluto difetto di motivazione sul parametro dell’art. 2 della Costituzione.
La norma è stata modificata?
No: la decisione è di rito e le disposizioni restano in vigore.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, tra i parametri evocati
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dagli obblighi internazionali
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