Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), relativa alla misura dei canoni per le concessioni demaniali marittime destinate alla nautica da diporto, anche per i rapporti in corso.

Di cosa si tratta

L’art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha rideterminato i canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo destinate alla realizzazione e gestione di strutture per la nautica da diporto, applicandoli anche ai rapporti concessori già in corso.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui la nuova misura dei canoni si applica anche ai rapporti in corso.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondata la questione, nei sensi di cui in motivazione. La nuova determinazione dei canoni, pur applicandosi ai rapporti in corso, non viola né il principio di eguaglianza né la libertà di iniziativa economica.

Il principio

La rideterminazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime, anche con riguardo ai rapporti in corso, rientra nella discrezionalità del legislatore e non lede la libertà di iniziativa economica né il principio di eguaglianza, purché non manifestamente irragionevole.

Domande e risposte

Cosa stabilisce l’art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006?

Rideterminava la misura dei canoni per le concessioni demaniali marittime destinate alla nautica da diporto, applicandola anche ai rapporti già in essere.

Chi aveva sollevato la questione?

Il Consiglio di Stato e il TAR Toscana, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Qual è stato l’esito?

La questione è stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione: la disciplina resta valida.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.