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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione sull’art. 1, comma 1-quater, del decreto-legge n. 52 del 2014, in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Il giudice rimettente non doveva applicare la norma impugnata.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito dalla legge n. 81 del 2014, ha dettato disposizioni urgenti per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La questione riguardava il comma 1-quater dell’art. 1, relativo alla disciplina delle misure di sicurezza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza: la disposizione impugnata non doveva trovare applicazione nel giudizio principale, sicché la questione non era decisiva per quel processo.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se la norma impugnata deve essere effettivamente applicata nel giudizio principale; in mancanza di rilevanza la Corte non può pronunciarsi nel merito.

Domande e risposte

Cosa significa «difetto di rilevanza»?

Significa che la norma impugnata non doveva essere applicata nel processo da cui è nata la questione, che quindi non incide sulla sua decisione.

Quale norma era impugnata?

L’art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 52 del 2014 sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

La norma è stata annullata?

No: la questione è stata dichiarata inammissibile e la disposizione resta in vigore.

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