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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 671 cod. proc. pen.: nel caso di più condanne per frazioni dello stesso reato permanente, l’istituto della continuazione in fase esecutiva è applicabile, evitando il cumulo materiale delle pene.
Di cosa si tratta
L’art. 671 cod. proc. pen. consente al giudice dell’esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati già giudicati separatamente, con un trattamento sanzionatorio più mite del cumulo materiale. Il caso riguardava più condanne definitive per distinte frazioni di un medesimo reato permanente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Chieti ha impugnato l’art. 671 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., ritenendo che, nel caso di più condanne per segmenti del medesimo reato permanente, l’interessato sarebbe esposto al cumulo materiale delle pene, senza poter ottenere la continuazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: secondo il diritto vivente, quando il reato permanente è contestato in forma «chiusa» (con indicazione della durata), la sua «frantumazione» consente di applicare la continuazione anche in sede esecutiva, sicché il temuto cumulo materiale non si verifica.
Il principio
Anche in presenza di più condanne definitive per frazioni di un reato permanente contestato in forma «chiusa», l’istituto della continuazione è applicabile in sede esecutiva: viene così evitato il cumulo materiale delle pene paventato dal rimettente.
Domande e risposte
Chi ha più condanne per lo stesso reato permanente subisce sempre il cumulo materiale delle pene?
No: la continuazione è applicabile in fase esecutiva, con un trattamento più favorevole del cumulo materiale.
L’art. 671 cod. proc. pen. è stato modificato?
No: la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, lasciando la norma invariata.
Da che cosa dipende l’applicabilità della continuazione?
Dalla «frantumazione» del reato permanente, possibile in particolare quando la contestazione è in forma «chiusa».
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro: ragionevolezza ed eguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — parametro: diritto di difesa
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