Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara incostituzionale l’art. 72, comma 3, del Codice del Terzo settore nella parte in cui non prevede l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni sull’atto ministeriale che fissa gli obiettivi del relativo Fondo; respinge invece le altre censure di Veneto e Lombardia.

Di cosa si tratta

Il Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017) disciplina il sostegno pubblico agli enti del terzo settore, anche tramite un apposito Fondo gestito dal Ministero del lavoro. Veneto e Lombardia hanno contestato numerose disposizioni, ritenendole lesive delle competenze e dell’autonomia finanziaria regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni hanno impugnato gli artt. 61, 62, 64, 65 e 72 (anche in relazione all’art. 73) del d.lgs. n. 117/2017, in riferimento, tra l’altro, all’art. 119 Cost. e al principio di leale collaborazione, lamentando un’eccessiva concentrazione statale nella gestione del Fondo e degli interventi a favore del terzo settore.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 72, comma 3, nella parte in cui non prevedeva che l’atto d’indirizzo annuale del Ministro sugli obiettivi del Fondo fosse adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni; ha dichiarato inammissibili o non fondate le altre questioni.

Il principio

Quando una funzione statale incide su materie di competenza regionale, gli atti di indirizzo che ne determinano gli obiettivi devono essere adottati con l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione.

Domande e risposte

Il Codice del Terzo settore è stato annullato?

No: è stato corretto solo l’art. 72, comma 3, imponendo l’intesa con le Regioni sull’atto di indirizzo del Fondo.

Che cosa cambia con la pronuncia?

L’atto del Ministro che fissa annualmente obiettivi e linee di attività finanziabili dal Fondo deve essere adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Le altre contestazioni regionali sono state accolte?

No: sono state dichiarate inammissibili o non fondate.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.