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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 (falsa attestazione della presenza in servizio): il giudice chiedeva un’ipotesi attenuata per i casi lievi, ma in modo oscuro e senza un valido termine di paragone.

Di cosa si tratta

La norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni il dipendente pubblico che attesta falsamente la presenza in servizio o giustifica l’assenza con falsa certificazione medica, oltre al medico e a chiunque concorra. Nel caso, erano imputati un’insegnante, il marito e un medico per un falso certificato; quella pena impediva l’accesso alla messa alla prova.

La questione di legittimità costituzionale

Il GUP di Genova ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., lamentando la mancata previsione di un’«ipotesi attenuata» per i fatti di minore gravità e una sperequazione rispetto a reati come la truffa aggravata e l’abuso d’ufficio, per i quali la messa alla prova è ammessa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: la richiesta di «ipotesi attenuata» era ambigua (circostanza attenuante o autonoma fattispecie) e i termini di paragone evocati (artt. 640 e 323 cod. pen.) erano inidonei; vi erano inoltre lacune e contraddizioni nell’ordinanza sulla rilevanza.

Il principio

La richiesta al giudice costituzionale di un trattamento sanzionatorio più mite deve essere precisa nel petitum e fondata su un idoneo tertium comparationis: in mancanza, la Corte non può sostituirsi al legislatore nelle scelte di politica sanzionatoria.

Domande e risposte

La Corte ha ridotto la pena per la falsa attestazione di presenza?

No: non è entrata nel merito, dichiarando inammissibili le questioni per difetti dell’ordinanza di rimessione.

Perché la richiesta è stata ritenuta oscura?

Perché l’«ipotesi attenuata» poteva indicare sia una circostanza attenuante sia un reato autonomo più lieve, senza che il giudice chiarisse quale.

Resta quindi la pena da uno a cinque anni?

Sì: la norma non è stata modificata da questa pronuncia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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