Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara incostituzionale, per eccesso di delega, l’art. 1 del d.lgs. n. 179/2009 (decreto «salva-leggi») nella parte in cui ha mantenuto in vigore l’esenzione dai contributi agricoli unificati prevista dall’art. 8 della legge n. 991/1952: quella norma era già stata tacitamente abrogata e non poteva essere «salvata».
Di cosa si tratta
Per ridurre la massa delle leggi vecchie, la legge n. 246/2005 aveva delegato il Governo a indicare quali norme anteriori al 1970 conservare; tutte le altre venivano abrogate (clausola «ghigliottina»). Una società agricola montana chiedeva l’esenzione totale dai contributi in base all’art. 8 della legge del 1952, che il decreto salva-leggi aveva incluso tra le norme da mantenere in vigore.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Sondrio ha impugnato l’art. 1 del d.lgs. n. 179/2009, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., perché il Governo, includendo tra le norme «indispensabili» l’art. 8 della legge n. 991/1952 — già tacitamente abrogato —, avrebbe violato i principi e criteri direttivi della delega, che escludevano proprio le disposizioni già abrogate od obsolete.
La decisione della Corte
La Corte ha chiarito che il decreto salva-leggi non è meramente ricognitivo ma ha forza di legge, perché sottrae norme all’effetto abrogativo della «ghigliottina»: il giudice non può quindi disapplicarlo, ma deve sollevare la questione. Nel merito ha accolto la censura ex art. 76 Cost. e dichiarato l’illegittimità della parte relativa all’esenzione contributiva, dichiarando invece inammissibile la questione sull’art. 3.
Il principio
Il legislatore delegato non può «far rivivere» una norma già tacitamente abrogata inserendola tra le disposizioni indispensabili: farlo eccede la delega (art. 76 Cost.). Il decreto salva-leggi ha valore normativo e va rimosso dalla Corte, non disapplicato dal giudice.
Domande e risposte
L’esenzione contributiva agricola montana resta in vigore?
No, per quel profilo: la Corte ha dichiarato illegittima la «salvezza» dell’art. 8 della legge n. 991/1952 quanto all’esenzione dai contributi unificati in agricoltura.
Il giudice poteva semplicemente ignorare la norma del decreto salva-leggi?
No. Avendo il decreto forza di legge, la sua eventuale incostituzionalità va fatta valere davanti alla Corte, non con la disapplicazione.
Perché la questione sull’art. 3 è stata respinta?
Perché il giudice l’aveva evocato in modo apodittico, senza motivare in modo autonomo la violazione del principio di ragionevolezza.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — parametro: eccesso di delega rispetto ai criteri della legge n. 246/2005
- Art. 3 della Costituzione — evocato come parametro ma la relativa questione è stata dichiarata inammissibile
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.