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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che attribuiva al giudice di pace anche le lesioni volontarie commesse contro ascendenti o discendenti, sottraendole al giudice ordinario, ed ha esteso in via consequenziale la pronuncia ad altri familiari.

Di cosa si tratta

Il giudice di pace ha competenza penale limitata ad alcuni reati minori. La disposizione contestata vi includeva le lesioni volontarie lievi, ma senza escludere quelle commesse all’interno della famiglia, in un contesto in cui il legislatore aveva invece rafforzato la tutela contro la violenza domestica.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Teramo ha sollevato la questione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sull’art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 274 del 2000 (competenza penale del giudice di pace), come modificato dal d.l. n. 93 del 2013, nella parte in cui non escludeva dalla competenza del giudice di pace le lesioni volontarie commesse contro l’ascendente o il discendente.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 274 del 2000 nella parte in cui non escludeva dalla competenza del giudice di pace le lesioni volontarie (art. 582, secondo comma, cod. pen.) commesse contro l’ascendente o il discendente di cui all’art. 577, primo comma, n. 1), cod. pen., estendendo poi in via consequenziale la pronuncia anche agli altri soggetti indicati nella norma.

Il principio

Le lesioni volontarie commesse in ambito familiare, in coerenza con il rafforzamento della tutela contro la violenza domestica, non possono restare attribuite al giudice di pace e devono rientrare nella competenza del giudice ordinario.

Domande e risposte

Perché le lesioni in famiglia non spettano al giudice di pace?

Perché sottrarle al giudice ordinario sarebbe incoerente con la scelta del legislatore di rafforzare la tutela contro la violenza domestica e contrasterebbe con l’eguaglianza e il diritto di difesa.

Che cosa significa illegittimità «in via consequenziale»?

È l’estensione della dichiarazione di incostituzionalità ad altre parti della norma logicamente collegate, anche se non direttamente impugnate.

Chi giudica ora questi reati?

Il giudice ordinario, e non più il giudice di pace, quando le lesioni volontarie sono commesse contro i familiari indicati dalla norma.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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