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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla legge campana per la lotta al tabagismo, perché il Governo ha rinunciato al ricorso — dopo l’abrogazione della norma impugnata — e la Regione ha accettato la rinuncia.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato l’art. 2 della legge della Regione Campania n. 30 del 2017, che prevedeva un piano regionale triennale di lotta al tabagismo, temendo un’interferenza con i poteri del Commissario per il piano di rientro dal deficit sanitario. Nel corso del giudizio la disposizione è però stata abrogata da una legge regionale successiva.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2 della legge della Regione Campania 9 ottobre 2017, n. 30, per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 120 della Costituzione. Successivamente, vista l’avvenuta abrogazione della norma, ha rinunciato al ricorso e la Regione Campania ha accettato la rinuncia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative, essendo la rinuncia al ricorso stata accettata dalla controparte costituita.
Il principio
La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale, senza che si arrivi a una decisione sul merito della questione.
Domande e risposte
Perché la Corte non si è pronunciata sul merito?
Perché il Governo ha rinunciato al ricorso, dopo che la norma impugnata era stata abrogata, e la Regione ha accettato la rinuncia: ciò comporta l’estinzione del processo.
Che cosa prevedeva la legge campana impugnata?
Un piano regionale triennale per la lotta al tabagismo, con misure di prevenzione, assistenza e supporto alla disassuefazione.
L’estinzione equivale a dare ragione a una delle parti?
No. L’estinzione chiude il giudizio per motivi processuali, senza stabilire chi avesse ragione nel merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — era invocato dal Governo come parametro, prima della rinuncia al ricorso
- Art. 120 della Costituzione — era l’altro parametro indicato nel ricorso poi oggetto di rinuncia
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