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Con l’ordinanza n. 227 del 2018 la Corte costituzionale corregge un semplice errore materiale presente nella motivazione della propria precedente sentenza n. 186 del 2018, sostituendo un’espressione errata con quella corretta. Non è una decisione sul merito di una legge.
Di cosa si tratta
La Corte costituzionale, come ogni giudice, può rettificare gli errori di scrittura o di stampa contenuti nelle proprie pronunce. In questo caso, nel testo della sentenza n. 186 del 2018, in un punto della motivazione (il punto 4.2. del «Considerato in diritto»), era comparsa per refuso un’espressione sbagliata tra parentesi.
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di una vera e propria questione di legittimità costituzionale: il procedimento riguarda la correzione di un errore materiale, attivata d’ufficio dalla stessa Corte ai sensi dell’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Giudice relatore Nicolò Zanon.
La decisione della Corte
La Corte ha disposto che, nella sentenza n. 186 del 2018, al primo rigo del terzo capoverso del punto 4.2. del «Considerato in diritto», all’interno delle parentesi tonde si legga «ed anche» in luogo di «in particolare,».
Il principio
Gli errori meramente materiali contenuti nelle decisioni della Corte costituzionale possono essere corretti con apposita ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale della pronuncia già resa.
Domande e risposte
Che cos’è un errore materiale?
È un refuso, una svista di scrittura o di stampa che non riflette la reale volontà del giudice e che può essere corretto senza modificare il significato della decisione.
Questa ordinanza cambia l’esito della sentenza n. 186/2018?
No. La correzione riguarda soltanto la formulazione di una frase nella motivazione; il dispositivo e la sostanza della decisione restano invariati.
Chi ha chiesto la correzione?
La Corte vi ha provveduto, avendo ravvisato la necessità di correggere l’errore, sulla base dell’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
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