Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, nei limiti indicati, la norma che, tramite il codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze, interferiva con la disciplina della libertà personale dell’imputato in stato di custodia cautelare.

Di cosa si tratta

Gli avvocati possono astenersi dalle udienze come forma di protesta, secondo regole stabilite da un codice di autoregolamentazione. Quando però l’imputato si trova in custodia cautelare, il rinvio dell’udienza dovuto all’astensione del difensore può allungare i tempi della detenzione: la disciplina rimetteva sostanzialmente all’imputato la scelta se procedere o meno.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia ha sollevato, in riferimento a numerosi parametri (artt. 1, 3, 13, 24, 27, 70, 97, 102 e 111 della Costituzione), questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati incida, all’art. 4, comma 1, lettera b), sui procedimenti con imputato in custodia cautelare.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-bis della legge n. 146 del 1990 nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati, nel disciplinare l’astensione nei processi con imputato in custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell’imputato.

Il principio

La libertà personale dell’imputato in custodia cautelare è riserva di legge e non può essere condizionata da un codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati: la durata della restrizione non può dipendere dalle modalità di protesta della categoria forense.

Domande e risposte

Qual era il problema?

Che l’astensione degli avvocati dalle udienze, nei processi con imputato in custodia cautelare, poteva incidere sulla durata della restrizione della libertà personale.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui consentiva al codice di autoregolamentazione di interferire con la disciplina della libertà personale dell’imputato.

Chi aveva sollevato la questione?

Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.