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Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità e la manifesta infondatezza delle questioni sull’art. 545 del codice di procedura civile, in tema di limiti alla pignorabilità di stipendi e salari.

Di cosa si tratta

L’art. 545 c.p.c. fissa i limiti entro i quali stipendi, salari e altre indennità possono essere pignorati, a tutela del minimo vitale del debitore. Alcuni giudici dell’esecuzione hanno dubitato della ragionevolezza di questi limiti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Chieti e il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, hanno sollevato questioni sull’art. 545, terzo, quarto e ottavo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, contestando i limiti di pignorabilità delle retribuzioni.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato in parte la manifesta inammissibilità e in parte la manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

Il principio

Il principio: la disciplina dei limiti alla pignorabilità delle retribuzioni rientra nella discrezionalità del legislatore e le censure prospettate non superano il vaglio di ammissibilità e di non manifesta infondatezza.

Domande e risposte

Quale norma era contestata?

L’art. 545 del codice di procedura civile, sui limiti alla pignorabilità di stipendi e salari.

Chi aveva sollevato le questioni?

I Tribunali di Chieti e di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione.

Qual è stato l’esito?

Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza delle questioni.

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