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Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità e la manifesta infondatezza delle questioni sull’art. 545 del codice di procedura civile, in tema di limiti alla pignorabilità di stipendi e salari.
Di cosa si tratta
L’art. 545 c.p.c. fissa i limiti entro i quali stipendi, salari e altre indennità possono essere pignorati, a tutela del minimo vitale del debitore. Alcuni giudici dell’esecuzione hanno dubitato della ragionevolezza di questi limiti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Chieti e il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, hanno sollevato questioni sull’art. 545, terzo, quarto e ottavo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, contestando i limiti di pignorabilità delle retribuzioni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato in parte la manifesta inammissibilità e in parte la manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
Il principio
Il principio: la disciplina dei limiti alla pignorabilità delle retribuzioni rientra nella discrezionalità del legislatore e le censure prospettate non superano il vaglio di ammissibilità e di non manifesta infondatezza.
Domande e risposte
Quale norma era contestata?
L’art. 545 del codice di procedura civile, sui limiti alla pignorabilità di stipendi e salari.
Chi aveva sollevato le questioni?
I Tribunali di Chieti e di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione.
Qual è stato l’esito?
Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza delle questioni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, tra i parametri evocati.
- Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, evocato dai rimettenti.
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