La guida

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, che impone in via obbligatoria la rimozione del magistrato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall’art. 3, lettera e). La sanzione fissa è stata ritenuta compatibile con l’art. 3 Cost.

Di cosa si tratta

La disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati (d.lgs. n. 109 del 2006) gradua le sanzioni a seconda della gravità della condotta. Per alcuni fatti particolarmente lesivi della credibilità e dell’immagine dell’ordine giudiziario, il legislatore ha previsto in modo automatico la sanzione più severa, la rimozione, senza lasciare margine di valutazione al giudice disciplinare.

La questione di legittimità costituzionale

La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con due ordinanze poi riunite, ha sollevato in riferimento all’art. 3 della Costituzione la questione sull’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, nella parte in cui prevede in via obbligatoria la rimozione per il magistrato condannato per i fatti di cui all’art. 3, lettera e), lamentando l’automatismo della sanzione e l’impossibilità di apprezzare in concreto la gravità del fatto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo che la previsione di una sanzione fissa per condotte di particolare gravità rientri nella discrezionalità del legislatore e non contrasti con il principio di eguaglianza.

Il principio

Il principio: l’automatismo sanzionatorio, di per sé, non viola l’art. 3 Cost. quando la sanzione fissa è ragionevolmente collegata a una categoria di illeciti omogenei e di rilievo per la funzione giudiziaria.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma impugnata?

L’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006 imponeva obbligatoriamente la rimozione del magistrato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall’art. 3, lettera e), del medesimo decreto.

Chi aveva sollevato la questione?

La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con due ordinanze di identico contenuto poi riunite dalla Corte.

Qual è stato l’esito?

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.