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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, che impone in via obbligatoria la rimozione del magistrato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall’art. 3, lettera e). La sanzione fissa è stata ritenuta compatibile con l’art. 3 Cost.
Di cosa si tratta
La disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati (d.lgs. n. 109 del 2006) gradua le sanzioni a seconda della gravità della condotta. Per alcuni fatti particolarmente lesivi della credibilità e dell’immagine dell’ordine giudiziario, il legislatore ha previsto in modo automatico la sanzione più severa, la rimozione, senza lasciare margine di valutazione al giudice disciplinare.
La questione di legittimità costituzionale
La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con due ordinanze poi riunite, ha sollevato in riferimento all’art. 3 della Costituzione la questione sull’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, nella parte in cui prevede in via obbligatoria la rimozione per il magistrato condannato per i fatti di cui all’art. 3, lettera e), lamentando l’automatismo della sanzione e l’impossibilità di apprezzare in concreto la gravità del fatto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo che la previsione di una sanzione fissa per condotte di particolare gravità rientri nella discrezionalità del legislatore e non contrasti con il principio di eguaglianza.
Il principio
Il principio: l’automatismo sanzionatorio, di per sé, non viola l’art. 3 Cost. quando la sanzione fissa è ragionevolmente collegata a una categoria di illeciti omogenei e di rilievo per la funzione giudiziaria.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma impugnata?
L’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006 imponeva obbligatoriamente la rimozione del magistrato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall’art. 3, lettera e), del medesimo decreto.
Chi aveva sollevato la questione?
La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con due ordinanze di identico contenuto poi riunite dalla Corte.
Qual è stato l’esito?
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro evocato dal giudice rimettente quanto al principio di eguaglianza.
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