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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più norme della legge della Regione Liguria sulla qualificazione e tutela dell’impresa balneare, perché invadevano competenze statali in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Liguria n. 25 del 2017 qualificava le imprese balneari liguri come elemento del patrimonio storico-culturale, prevedeva una disciplina specifica per il rilascio delle concessioni demaniali a tali imprese, un marchio di qualità e un indennizzo del valore aziendale. Lo Stato vi vedeva un’indebita interferenza con la concorrenza nel rilascio delle concessioni marittime.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, 4, commi 1, lettera b), e 2, e 6 della legge della Regione Liguria n. 25 del 2017, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere e) (tutela della concorrenza) ed s) (tutela dell’ambiente), della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, 4, commi 1, lettera b), e 2, e 6 della legge della Regione Liguria n. 25 del 2017. Le norme impugnate sono state annullate.
Il principio
Una Regione non può disciplinare il rilascio delle concessioni demaniali marittime a vantaggio delle imprese balneari del proprio territorio: così facendo invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la legge ligure?
Qualificava le imprese balneari liguri come patrimonio storico-culturale, dettava una disciplina specifica per le concessioni demaniali a loro favore, un marchio di qualità e un indennizzo del valore aziendale.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, annullandole.
Perché la Regione non poteva intervenire?
Perché il rilascio delle concessioni demaniali tocca la tutela della concorrenza e la tutela dell’ambiente, materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — primo comma e secondo comma, lettere e) ed s): tutela della concorrenza e dell’ambiente
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