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La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma siciliana che confermava sino alla scadenza gli incarichi dei direttori generali delle aziende sanitarie e vietava nuove nomine, in contrasto con i principi statali in materia di tutela della salute.
Di cosa si tratta
La Regione Siciliana aveva prorogato gli incarichi dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere fino alla loro naturale scadenza, vietando nuove nomine. Il Governo ha impugnato la disposizione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 3 della legge della Regione Siciliana 1° marzo 2017, n. 4, sulla conferma degli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso la questione in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, oltre che allo statuto regionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale siciliana n. 4 del 2017.
Il principio
La Regione non può, in materia di tutela della salute (competenza concorrente), discostarsi dai principi fondamentali statali sulle modalità di nomina e durata degli incarichi di direzione delle aziende sanitarie.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma siciliana?
Confermava gli incarichi dei direttori generali delle aziende sanitarie fino alla scadenza e vietava nuove nomine.
Perché è stata dichiarata incostituzionale?
Perché in materia di tutela della salute la Regione deve rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato (art. 117, terzo comma).
Chi aveva impugnato la legge?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro su uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 97 della Costituzione — parametro sul buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul riparto di competenze nella materia concorrente della tutela della salute
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