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La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che, nel calcolo dei sessanta giorni che precludono l’indennità di maternità, non escludeva il congedo straordinario fruito per assistere il coniuge o il figlio con grave disabilità.
Di cosa si tratta
Una lavoratrice rischiava di perdere l’indennità di maternità perché tra la fine del congedo straordinario per assistere un familiare disabile e l’inizio del congedo di maternità erano trascorsi più di sessanta giorni. I giudici del lavoro di Torino e Trento hanno ritenuto irragionevole questo effetto.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 24 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico maternità e paternità), nella parte in cui non escludeva dal computo dei sessanta giorni il congedo ex art. 42, comma 5, fruito per l’assistenza al coniuge o al figlio gravemente disabile. Questioni promosse dai Tribunali di Torino e Trento in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni il periodo di congedo straordinario fruito per assistere il coniuge convivente o il figlio con handicap grave.
Il principio
Il periodo di congedo straordinario per l’assistenza al familiare con disabilità grave non può pregiudicare l’accesso all’indennità di maternità: tutela della maternità e tutela del disabile non possono essere poste in conflitto a danno della lavoratrice.
Domande e risposte
Cosa rischiava la lavoratrice prima di questa sentenza?
Di perdere l’indennità di maternità se tra il congedo per assistere un familiare disabile e l’astensione obbligatoria fossero passati più di sessanta giorni.
Cosa ha deciso la Corte?
Che quel periodo di congedo straordinario va escluso dal calcolo dei sessanta giorni, dichiarando incostituzionale la norma nella parte che non lo prevedeva.
Quali principi sono stati richiamati?
La tutela della maternità (artt. 31 e 37) e il principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro su uguaglianza e ragionevolezza della disciplina
- Art. 31 della Costituzione — parametro sulla protezione della maternità e della famiglia
- Art. 37 della Costituzione — parametro sulla tutela del lavoro delle donne e delle madri
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