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La Corte costituzionale dichiara parzialmente illegittimo l’art. 44, comma 3, del codice del processo amministrativo, nella parte in cui faceva «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione». La sanatoria della notificazione nulla, prodotta dalla costituzione degli intimati, opera quindi con pieno effetto.
Di cosa si tratta
Nel processo amministrativo, se la notificazione del ricorso è nulla, la costituzione in giudizio delle parti intimate ne sana il vizio. La norma prevedeva però che restassero «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione», limitando gli effetti della sanatoria.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nella parte in cui fa salvi i diritti acquisiti prima della comparizione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,».
Il principio
La sanatoria della notificazione nulla, derivante dalla costituzione degli intimati, deve operare in modo pieno: la clausola di salvezza dei diritti acquisiti prima della comparizione comprimeva irragionevolmente il diritto di difesa e la parità delle parti.
Domande e risposte
Cosa accade se la notifica del ricorso è nulla?
La costituzione in giudizio della parte intimata sana il vizio della notificazione.
Cosa cambia con la sentenza?
Viene meno la clausola che faceva salvi i diritti acquisiti prima della comparizione, cosicché la sanatoria produce effetti pieni.
Quali diritti tutela la decisione?
Il diritto di difesa e l’effettività della tutela giurisdizionale nel processo amministrativo.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio.
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti.
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
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