Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale dichiara parzialmente illegittimo l’art. 44, comma 3, del codice del processo amministrativo, nella parte in cui faceva «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione». La sanatoria della notificazione nulla, prodotta dalla costituzione degli intimati, opera quindi con pieno effetto.

Di cosa si tratta

Nel processo amministrativo, se la notificazione del ricorso è nulla, la costituzione in giudizio delle parti intimate ne sana il vizio. La norma prevedeva però che restassero «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione», limitando gli effetti della sanatoria.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nella parte in cui fa salvi i diritti acquisiti prima della comparizione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,».

Il principio

La sanatoria della notificazione nulla, derivante dalla costituzione degli intimati, deve operare in modo pieno: la clausola di salvezza dei diritti acquisiti prima della comparizione comprimeva irragionevolmente il diritto di difesa e la parità delle parti.

Domande e risposte

Cosa accade se la notifica del ricorso è nulla?

La costituzione in giudizio della parte intimata sana il vizio della notificazione.

Cosa cambia con la sentenza?

Viene meno la clausola che faceva salvi i diritti acquisiti prima della comparizione, cosicché la sanatoria produce effetti pieni.

Quali diritti tutela la decisione?

Il diritto di difesa e l’effettività della tutela giurisdizionale nel processo amministrativo.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.