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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sulla questione promossa dallo Stato contro una norma di assestamento del bilancio della Regione Friuli-Venezia Giulia, a seguito della rinuncia al ricorso non contestata dalla Regione.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva impugnato una disposizione della legge regionale di assestamento del bilancio del Friuli-Venezia Giulia. In corso di giudizio sono però venute meno le ragioni dell’impugnazione e il ricorso è stato ritirato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché allo statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 9, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31 (assestamento del bilancio 2017-2019).
La decisione della Corte
Il Presidente del Consiglio, in conformità a delibera del Consiglio dei ministri, ha rinunciato al ricorso perché erano venute meno le ragioni dell’impugnazione. In mancanza di costituzione in giudizio della Regione, la Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Il principio
Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte dello Stato, non contrastata dalla controparte non costituita, determina l’estinzione del processo senza pronuncia nel merito.
Domande e risposte
Cosa significa estinzione del processo?
Il giudizio si chiude senza decidere la questione di costituzionalità, perché viene meno l’interesse a coltivarlo.
Perché lo Stato ha rinunciato?
Perché erano venute meno le ragioni che avevano indotto a impugnare la disposizione regionale.
La norma regionale resta in vigore?
La Corte non si è pronunciata sulla sua legittimità: non vi è alcuna dichiarazione di illegittimità.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato nel ricorso poi oggetto di rinuncia.
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