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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione che chiedeva di introdurre, nel processo civile, un nuovo caso di revocazione per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo: nei rapporti diversi da quello penale, l’esecuzione delle pronunce di Strasburgo non impone necessariamente la riapertura del giudicato.

Di cosa si tratta

Una madre, dopo che la Corte EDU (caso Zhou contro Italia, 2014) aveva accertato la violazione dell’art. 8 CEDU per l’adozione del figlio, chiedeva la revocazione della sentenza di adottabilità ormai passata in giudicato. Gli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, però, non prevedono tra i casi di revocazione il contrasto con una sopravvenuta sentenza di Strasburgo.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Venezia, sezione minorenni, ha censurato gli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 46, paragrafo 1, della CEDU, nella parte in cui non prevedono la revocazione della sentenza civile passata in giudicato quando essa si renda necessaria per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte EDU.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione non fondata. A differenza del processo penale — dove la Corte, con la sentenza n. 113 del 2011, aveva introdotto la revisione per conformarsi alle pronunce di Strasburgo — nei rapporti civili l’obbligo di conformazione alle sentenze della Corte EDU non comporta necessariamente la rimozione del giudicato, potendo essere soddisfatto con altri strumenti, anche di natura indennitaria.

Il principio

L’obbligo di dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU (art. 46 CEDU) non impone, nei giudizi civili, la riapertura del processo definito con sentenza passata in giudicato: la tutela della stabilità del giudicato civile e dei diritti dei terzi giustifica un trattamento diverso da quello penale.

Domande e risposte

Qual era il caso all’origine?

Una vicenda di adozione: la Corte EDU, nel caso Zhou contro Italia, aveva condannato lo Stato per violazione del diritto alla vita familiare e la madre chiedeva la revocazione della sentenza di adottabilità ormai definitiva.

Perché la decisione è diversa da quella penale?

Perché nel penale la Corte aveva già ammesso (sentenza n. 113 del 2011) la riapertura del processo per conformarsi a Strasburgo, mentre nel civile la stabilità del giudicato e la posizione dei terzi giustificano strumenti di conformazione diversi dalla revocazione.

Lo Stato resta inadempiente verso la Corte EDU?

No. L’obbligo di conformazione di cui all’art. 46 CEDU permane, ma può essere assolto con mezzi diversi dalla rimozione del giudicato civile, secondo le circostanze del caso concreto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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