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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 1 della legge della Regione Calabria n. 8 del 2016, che introduceva misure di salvaguardia in attesa del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti.
Di cosa si tratta
In attesa dell’approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti, la Calabria aveva introdotto misure di salvaguardia. Una società le contestava davanti al TAR, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale per possibile contrasto con la competenza statale sull’ambiente.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Calabria n. 8 del 2016, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La questione era stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata.
Il principio
Misure regionali di salvaguardia, transitorie e in attesa del nuovo piano di gestione dei rifiuti, non eccedono necessariamente la competenza statale sulla tutela dell’ambiente: la disciplina, nei termini esaminati, è risultata compatibile con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la legge calabrese?
Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti.
Chi ha sollevato la questione?
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, nel corso di un giudizio promosso da una società.
Qual è stato l’esito?
La questione è stata dichiarata non fondata: la norma regionale è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.