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La Corte dichiara illegittimo l’art. 4 della legge della Regione Campania n. 13 del 2017, che istituiva il servizio di sociologia del territorio, e, in via consequenziale, gli altri articoli della stessa legge.
Di cosa si tratta
La legge regionale campana istituiva un «servizio di sociologia del territorio» e definiva la relativa figura professionale. Il Governo riteneva che la Regione avesse invaso la competenza statale in materia di individuazione delle figure professionali.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 1, commi 3 e 4, lettera a), 2, comma 1, 3 e 4 della legge della Regione Campania n. 13 del 2017, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella materia concorrente delle «professioni». La questione era stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge regionale e, in via consequenziale (art. 27 della legge n. 87 del 1953), degli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 della stessa legge.
Il principio
Nella materia concorrente delle «professioni», l’individuazione delle figure professionali e dei relativi profili spetta allo Stato: la Regione non può istituire nuove figure professionali, pena la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Domande e risposte
Cosa istituiva la legge regionale?
Un servizio di sociologia del territorio, con la definizione di una nuova figura professionale regionale.
Perché è stata dichiarata illegittima?
Perché l’individuazione delle figure professionali spetta allo Stato nella materia concorrente delle professioni.
Cosa significa illegittimità «in via consequenziale»?
La Corte estende l’annullamento ad altre norme strettamente collegate a quella dichiarata illegittima, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Materia concorrente delle professioni e riparto Stato-Regioni.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.