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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sul contributo unificato (600 euro) dovuto per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: il giudice rimettente aveva ricostruito in modo erroneo il quadro normativo, sostenendo — a torto — che fosse il doppio di quello per il ricorso al TAR.
Di cosa si tratta
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio amministrativo alternativo al ricorso al giudice amministrativo. Per proporlo si paga un contributo unificato. La Commissione tributaria di Roma riteneva quell’importo sproporzionato e discriminatorio rispetto al costo del ricorso ordinario al TAR.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 37, comma 6, lettera s), del d.l. n. 98 del 2011 (che ha sostituito l’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la presunta irragionevolezza e sproporzione del contributo unificato di 600 euro. A sollevarla era la Commissione tributaria provinciale di Roma.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente aveva erroneamente affermato che il contributo per il ricorso straordinario fosse pari al doppio di quello per il ricorso al TAR-Consiglio di Stato, mentre il meccanismo di calcolo è ben diverso e articolato. Questa ricostruzione errata e incompleta del quadro normativo ne inficiava l’intero ragionamento.
Il principio
La quantificazione del contributo unificato per il ricorso straordinario rientra nella discrezionalità del legislatore: non vi è una soluzione costituzionalmente obbligata e non è imposto l’allineamento all’importo del ricorso al TAR. Una ricostruzione errata della norma censurata rende la questione manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte?
Ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, senza esaminare il merito, per l’errata ricostruzione normativa del giudice.
Perché la questione è stata respinta?
Perché il rimettente riteneva il contributo pari al doppio di quello del TAR, ma il calcolo del contributo al TAR segue regole diverse, legate a rito e materia.
La memoria del ricorrente è stata considerata?
No: la costituzione personale, senza un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione, è inammissibile davanti alla Corte costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Parametro invocato: ragionevolezza e divieto di disparità di trattamento.
- Art. 24 della Costituzione — Parametro invocato: diritto di difesa e libertà di scelta dello strumento di tutela.
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