Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara inammissibile la questione, sollevata da Toscana e Veneto, su una disposizione della legge di bilancio 2017: i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità e il merito non viene deciso.

Di cosa si tratta

Le Regioni Toscana e Veneto avevano impugnato una disposizione della legge di bilancio 2017, lamentando lesioni delle proprie competenze legislative e dell’autonomia finanziaria.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 42, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione (Regione Toscana) e agli artt. 3, 97 e 119 della Costituzione (Regione Veneto). I giudizi, riuniti, erano promossi in via principale dalle Regioni Toscana e Veneto.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi e riservate ad altre pronunce le ulteriori questioni, ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 1, comma 42, lettera a), della legge n. 232 del 2016.

Il principio

Anche nel giudizio in via principale i ricorsi regionali devono rispettare i requisiti di ammissibilità, tra cui la chiara individuazione delle norme e dei parametri: in difetto, la Corte si arresta a una pronuncia di rito senza esaminare il merito.

Domande e risposte

La Corte ha deciso se la norma di bilancio è legittima?

No. Ha dichiarato la questione inammissibile, senza pronunciarsi sul merito della disposizione.

Perché i giudizi sono stati riuniti?

Perché Toscana e Veneto avevano impugnato la stessa disposizione: la riunione consente una trattazione unitaria.

La questione può tornare davanti alla Corte?

Il profilo di merito non è stato deciso, ma in via principale i termini di impugnazione sono rigorosi; altre questioni dello stesso ricorso sono state rinviate ad altre pronunce.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.