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La Corte accoglie in parte il ricorso statale sul collegato veneto 2017 in materia di impianti da fonti rinnovabili: illegittimi due commi, salvi gli altri perché conformi ai principi statali ed europei sull’energia.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 111 della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016, sulla disciplina degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ritenendola in contrasto con i principi statali ed europei.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 111, commi 2, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla normativa statale ed europea sull’energia (d.lgs. n. 79 del 1999, n. 387 del 2003, n. 28 del 2011 e linee guida ministeriali), e all’art. 3 Cost. Il giudizio era promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 111, commi 2 e 5, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni, e ha dichiarato non fondata la questione relativa ai commi 3, 4, 7 e 8.
Il principio
La produzione di energia è materia concorrente: la Regione può disciplinare gli impianti rinnovabili solo nel rispetto dei principi fondamentali statali e delle linee guida nazionali, che attuano direttive europee; le norme che se ne discostano sono illegittime.
Domande e risposte
La legge veneta sulle rinnovabili è stata cancellata?
No. Solo due commi (2 e 5) dell’art. 111 sono stati dichiarati illegittimi; gli altri sono stati salvati.
Perché lo Stato fissa i principi sull’energia?
Perché la produzione di energia è competenza concorrente: lo Stato detta i principi e attua le direttive europee, le Regioni li applicano.
Quali fonti normative ha richiamato la Corte?
I decreti legislativi n. 79 del 1999, n. 387 del 2003 e n. 28 del 2011 e le linee guida ministeriali del 2010 sugli impianti da fonti rinnovabili.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul riparto di competenze nella materia concorrente dell’energia
- Art. 3 della Costituzione — parametro sul principio di ragionevolezza
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