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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte accoglie in parte il ricorso statale sul collegato veneto 2017 in materia di impianti da fonti rinnovabili: illegittimi due commi, salvi gli altri perché conformi ai principi statali ed europei sull’energia.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 111 della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016, sulla disciplina degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ritenendola in contrasto con i principi statali ed europei.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 111, commi 2, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge della Regione Veneto n. 30 del 2016, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla normativa statale ed europea sull’energia (d.lgs. n. 79 del 1999, n. 387 del 2003, n. 28 del 2011 e linee guida ministeriali), e all’art. 3 Cost. Il giudizio era promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 111, commi 2 e 5, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni, e ha dichiarato non fondata la questione relativa ai commi 3, 4, 7 e 8.

Il principio

La produzione di energia è materia concorrente: la Regione può disciplinare gli impianti rinnovabili solo nel rispetto dei principi fondamentali statali e delle linee guida nazionali, che attuano direttive europee; le norme che se ne discostano sono illegittime.

Domande e risposte

La legge veneta sulle rinnovabili è stata cancellata?

No. Solo due commi (2 e 5) dell’art. 111 sono stati dichiarati illegittimi; gli altri sono stati salvati.

Perché lo Stato fissa i principi sull’energia?

Perché la produzione di energia è competenza concorrente: lo Stato detta i principi e attua le direttive europee, le Regioni li applicano.

Quali fonti normative ha richiamato la Corte?

I decreti legislativi n. 79 del 1999, n. 387 del 2003 e n. 28 del 2011 e le linee guida ministeriali del 2010 sugli impianti da fonti rinnovabili.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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