Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 173, comma 13, del TUIR e sull’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, in materia di responsabilità per le sanzioni tributarie nelle scissioni societarie.
Di cosa si tratta
Quando una società si scinde, le norme tributarie disciplinano chi risponde delle imposte e delle sanzioni riferite alla società originaria. L’art. 173, comma 13, del TUIR e l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 prevedono una responsabilità che coinvolge le società beneficiarie della scissione, profilo contestato dal giudice tributario.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Pisa aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 173, comma 13, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Le norme tributarie censurate restano quindi in vigore.
Il principio
La disciplina della responsabilità per le sanzioni tributarie nelle scissioni societarie, nei termini censurati, non viola né il principio di eguaglianza né quello di capacità contributiva: le questioni sono state respinte nel merito.
Domande e risposte
Le norme tributarie sono state annullate?
No. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, perciò le disposizioni restano in vigore.
Quali parametri erano stati invocati?
Gli artt. 3 e 53 della Costituzione, cioè il principio di eguaglianza e quello di capacità contributiva.
Chi aveva sollevato la questione?
La Commissione tributaria provinciale di Pisa, in un contenzioso fiscale relativo a una scissione societaria.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva in materia tributaria
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.