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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non consentiva al giudice di compensare le spese di lite anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, oltre ai casi tipici previsti.
Di cosa si tratta
Quando si perde una causa civile, di regola si pagano anche le spese legali della controparte. L’art. 92, comma 2, c.p.c., come riformato nel 2014, permetteva al giudice di non far pagare queste spese (compensandole) solo in casi molto ristretti: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento di giurisprudenza. La rigidità di questo elenco era al centro del dubbio.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali ordinari di Torino e di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 132 del 2014 (convertito dalla legge n. 162 del 2014), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, lamentando l’eccessiva rigidità dell’elenco tassativo delle ipotesi di compensazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese, in tutto o in parte, anche quando ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Ha invece dichiarato non fondate le ulteriori questioni sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia in riferimento all’art. 3, secondo comma, e all’art. 117, primo comma, Cost., e inammissibile l’intervento della CGIL.
Il principio
L’elenco tassativo delle ipotesi di compensazione delle spese era irragionevole perché escludeva situazioni dotate della stessa gravità ed eccezionalità di quelle tipizzate: il giudice deve poter compensare le spese anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Domande e risposte
Quando il giudice può compensare le spese dopo questa sentenza?
Oltre ai casi già previsti (soccombenza reciproca, novità assoluta della questione, mutamento di giurisprudenza), anche quando ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Che cosa vuol dire «compensare le spese»?
Significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese legali, senza che chi perde debba rimborsare quelle dell’altra parte.
Tutte le questioni sono state accolte?
No. La Corte ha accolto il profilo principale, ma ha dichiarato non fondate le ulteriori censure relative all’art. 3, secondo comma, e all’art. 117, primo comma, Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, alla base della censura accolta
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire e difendersi in giudizio
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo
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