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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 17, comma 2, di una legge della Provincia autonoma di Trento in materia di appalti, sollevate dal TRGA di Trento. L’inammissibilità impedisce di esaminare il merito.
Di cosa si tratta
La vicenda nasce da una gara per lavori di sistemazione stradale bandita dalla Provincia autonoma di Trento. L’aggiudicazione era stata annullata perché il legale rappresentante dell’impresa vincitrice aveva una condanna penale per reato ambientale non dichiarata in gara. L’impresa lamentava la mancata attivazione del cosiddetto soccorso istruttorio, lo strumento che consente di integrare dichiarazioni incomplete.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 ottobre 2014, n. 9, in riferimento all’art. 8, primo comma, numeri 1) e 17), dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sul riparto di competenze in materia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni. Una pronuncia di inammissibilità significa che la Corte non entra nel merito del dubbio di costituzionalità: la disposizione regionale resta in vigore.
Il principio
La declaratoria di manifesta inammissibilità chiude il giudizio senza un esame nel merito: i vizi di impostazione della questione sollevata dal giudice rimettente ne impediscono la valutazione di fondatezza.
Domande e risposte
Che cosa significa «manifestamente inammissibile»?
Significa che la Corte non valuta se la norma sia o meno conforme alla Costituzione, perché la questione presenta vizi che ne precludono l’esame nel merito.
La norma sugli appalti provinciale resta valida?
Sì. Con l’inammissibilità la disposizione non viene rimossa e continua a produrre effetti.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) di Trento, nell’ambito di un contenzioso su una gara d’appalto.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — evocato come parametro sul riparto di competenze legislative tra Stato e Province autonome
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.