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Con la sentenza n. 280 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 14, comma 1-bis, del Testo unico immigrazione, che disciplina la convalida dell’obbligo di presentazione periodica dello straniero presso un ufficio di polizia, senza prevedere espressamente un’udienza con la partecipazione necessaria del difensore.
Di cosa si tratta
Nei confronti dello straniero può essere disposto, in alternativa al trattenimento, l’obbligo di presentarsi periodicamente, in giorni e orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica. La misura è sottoposta a convalida giurisdizionale. Si discuteva se tale convalida dovesse avvenire in udienza con la presenza necessaria del difensore.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezione prima civile, con due ordinanze di identico tenore, ha sollevato questioni di legittimità dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, in riferimento agli artt. 13 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva la celebrazione di un’udienza con la partecipazione necessaria del difensore, anche d’ufficio.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo che la disciplina della convalida dell’obbligo di presentazione non si ponga in contrasto con la garanzia giurisdizionale sui provvedimenti limitativi della libertà personale e con il diritto di difesa.
Il principio
La mancata espressa previsione di un’udienza con la partecipazione necessaria del difensore nel procedimento di convalida dell’obbligo di presentazione dello straniero non viola gli artt. 13 e 24 della Costituzione.
Domande e risposte
Che cos’è l’obbligo di presentazione?
È una misura, alternativa al trattenimento, che impone allo straniero di presentarsi periodicamente presso un ufficio di polizia, soggetta a convalida del giudice.
Cosa chiedeva la Corte di cassazione?
Che la convalida si svolgesse in udienza con la partecipazione necessaria del difensore, anche nominato d’ufficio.
Qual è stato l’esito?
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo la disciplina conforme a Costituzione.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale e garanzia giurisdizionale sui provvedimenti limitativi.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio.
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